L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento del modello e delle istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Aiuti di Stato da Covid-19, da presentare entro il 31 gennaio 2023.
In particolare, nel modello, nel riquadro “Dichiarante” del frontespizio alla casella “Definizione agevolata” è stata inserita la nuova casella “Annullamento”. Con riferimento alla nuova casella nelle istruzioni, prima del paragrafo “COME SI COMPILA FRONTESPIZIO”, è inserito il nuovo paragrafo denominato “ANNULLAMENTO “.
Le istruzioni prevedono che, qualora si intenda annullare una dichiarazione precedentemente trasmessa, occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova dichiarazione nella quale:
– va barrata l’apposita casella “Annullamento” nel frontespizio;
– vanno compilati inoltre i seguenti riquadri:
– “Dichiarante”;
– “Rappresentante firmatario della Dichiarazione” (in presenza di rappresentante/erede);
– “Sottoscrizione”;
– “Impegno alla presentazione telematica” (in presenza di incaricato della trasmissione della dichiarazione).
Le istruzioni precisano inoltre, che con riferimento alla definizione agevolata, se si intende annullare una Dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, occorre presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova Dichiarazione compilata secondo le indicazioni sopra indicate e nella quale va barrata anche la casella “Definizione agevolata” nel frontespizio.”
Oltre alla nuova possibilità di annullare l’autodichiarazione, si ricorda che è possibile correggere la dichiarazione inviata secondo quanto previsto nelle istruzioni al paragrafo “DICHIARAZIONI CORRETTIVE” e nello specifico viene indicato che qualora si intenda sostituire una dichiarazione precedentemente trasmessa è possibile presentare, entro i termini di scadenza, una nuova dichiarazione; l’ultima dichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate (a eccezione dell’ipotesi relativa alla definizione agevolata, in quanto la dichiarazione presentata oltre il 31 gennaio 2023 contenente i dati riguardanti la definizione non sostituisce quella presentata entro il 31 gennaio 2023).
Quanto sopra risulta confermato anche nella FAQ dell’Agenzia delle Entrate e di seguito riportata Autodichiarazione correttiva in caso di errori:
<< – Domanda : In caso di invio di una prima autodichiarazione e avvedendosi che la stessa contiene degli errori o imprecisioni, è possibile inviarne una successiva, e in questo caso la seconda sostituisce integralmente la prima?
– Risposta: In caso di invio di una prima autodichiarazione contenente errori o imprecisioni, il soggetto dichiarante è tenuto a rimediare all’irregolarità inviando entro il termine del 30 novembre 2022 (1) una successiva autodichiarazione (con i dati corretti) che sostituisce integralmente la prima.
A tal riguardo, vale quanto precisato a pagina 2 delle istruzioni al modello di autodichiarazione laddove è riportato che: “Qualora si intenda sostituire una Dichiarazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova Dichiarazione; l’ultima Dichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviata.”>>.
(1) Termine ora slittato al 31/01/2023.