Con riferimento all’oggetto ci pregiamo informarvi che con l’art unico del decreto 8 ottobre pubblicato in GU del 18 ottobre 2024 che ha reiscritto i limiti massimi di valore indicati agli articoli 2519 e 2525 del codice civile incrementati, in base alla variazione media annua dell’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, del 43,8 per cento.
A seguito di tale assunto i parametri sono cosi variati:
- a) il valore dell’attivo dello stato patrimoniale di cui all’art. 2519, secondo comma, del codice civile e’ elevato ad euro 1.438.000;
- b) il valore massimo dell’azione di cui all’art. 2525, primo comma, del codice civile e’ elevato ad euro 719. Sebbene questo adeguamento abbia un impatto minimo, dato che le azioni possono essere sottoscritte in multipli, come in qualsiasi tipo di società, rappresenta comunque un aggiornamento formale necessario.
- c) il limite massimo del valore della partecipazione di cui all’art. 2525, secondo comma, del codice civile e elevato ad euro 143.800. Questo tetto stabilisce l’ammontare massimo del capitale che un socio persona fisica o una ditta individuale può detenere in una cooperativa
Tali aggiornamenti sono previsti con periodicità triennale sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati( parametro innovativo)che non era mai stato effettuato.
Inoltre nell’assunto di tale novità, il valore dell’attivo di bilancio previsto di cui all’articolo 2519, comma 2 del Codice civile, consente alle Cooperative di minore dimensione di applicare le norme previste dalla società a responsabilità limitata in luogo di quelle della società per azioni.
Ancora, ci si è soffermati sul limite previsto dall’articolo 2525, comma 2, del Codice civile che l’ ammontare massimo di Capitale possedibile dal socio persona fisica ovvero ditta individuale nei casi in cui la partecipazione è assunta nella veste di imprenditore. Valore è stato portato da 500 a 719 euro